Art. 25.
(Regime tariffario).

      1. Ai sensi del regolamento di cui all'articolo 35, il Ministro competente, su proposta dei rispettivi Consigli nazionali, stabilisce, sentito il Consiglio di Stato, le tariffe relative alle prestazioni riservate.
      2. Le tariffe sono inderogabili a pena di nullità e sono definite avendo riguardo agli standard qualitativi delle prestazioni e tenendo conto dell'interesse generale, con particolare riferimento a quanto previsto all'articolo 2, comma 2, previa istruttoria con i soggetti interessati.
      3. A tutela dell'affidamento della clientela possono essere predisposte dai Consigli nazionali tariffe orientative circa le prestazioni non riservate, avendo riguardo agli standard qualitativi delle prestazioni medesime.